10/05/11

Crosstexnet – Agevolazioni alle PMI per progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito tessile – 02-06-2011


E' operativo il bando europeo 'Crosstexnet 2011', che prevede agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito tessile.
Le agevolazioni mirano a sostenere la competitività dell'industria tessile, supportando applicazioni tessili innovative e lo sviluppo di materiali tessili avanzati da parte di raggruppamenti internazionali di aziende tessili europee.
Tra le tematiche ammissibili, quelle riguardanti equipaggiamenti per protezione, salute, sport, edilizia, trasporti, agricoltura, energia, packaging e apparecchiature industriali.
Il contributo previsto è a fondo perduto e copre fino al 40% dei costi, per un importo massimo di 400.000 euro a progetto.
Soggetti beneficiari sono le Piccole e medie imprese (P.M.I.) che, al momento della presentazione della domanda, siano iscritte al registro delle imprese, attive con un codice di attività ATECO 2007 riconducibile ad uno di quelli elencati nell'allegato.
Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza delle imprese. I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due P.M.I. di cui almeno una ubicata in Piemonte ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane o in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando 2011.
Qualora l’impresa capofila del progetto sia un’impresa piemontese, quest’ultima deve essere iscritta al registro imprese con uno dei seguenti codici ATECO 2007, risultanti da visura camerale come codice primario:
- 13 Industrie tessili
- 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza


Il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale deve essere sviluppato in collaborazione tra le imprese partecipanti.
Le imprese che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all’art. 6 del Regolamento (CE) N. 1906/2006.
Ciascuna delle imprese del raggruppamento, inoltre, non può avere partecipazioni in imprese partner di progetto o essere partecipata dalle stesse.
L’accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all’art. 1 D.lgs. 30/2005 n. 30 e s.m.i. “codice proprietà industriale”) sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partner del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e ai contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovraincentivazioni.
E’ fatto obbligo fornire all’Ente finanziatore notizie circa le iniziative intraprese per pervenire alla regolamentazione ed alla tutela di tali diritti industriali.
Ciascuna impresa piemontese (sia essa coordinatore o partner di progetto) può presentare una sola proposta a valere sul presente bando.
La quota del progetto transnazionale di ricerca realizzata dall’impresa piemontese non può essere inferiore al 20%; in caso di presenza di due o più imprese piemontesi nel medesimo progetto, il requisito del 20% deve essere rispettato da almeno una impresa piemontese, fermo restando che sarà ammessa a beneficiare dell’agevolazione prevista nell’ambito del presente bando esclusivamente la componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi.
La componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi deve essere di importo non inferiore a euro 50.000 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).
Nessuna impresa dello Stato membro o della Regione che concede l’aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale di ricerca.
Il beneficiario, nei sette anni successivi alla completa realizzazione del progetto, non può:
- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni acquistati nell’ambito del progetto che ha beneficiato dell’agevolazione;
- apportate modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l’attività produttiva.

I progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel campo tessile possono essere riferibili ai seguenti ambiti tecnologici:
- Nuovi materiali tessili, compresi i nuovi prodotti funzionali (bio-fibre, prodotti chimici a base biologica, materiali compositi, ecc);
- Nuove tecnologie per la produzione di tessuti ad alto valore aggiunto e multifunzionali (Nanotecnologia, biotecnologia, nano-biotecnologie, le tecnologie di trattamento delle superfici, l'elettronica ntegrata nelle strutture tessili, ecc);
- lavorazione tessile, tecnologie di produzione e nuovi macchinari tessili (filatura, tessitura, tintoria e finissaggio, laminazione, ecc rivestimento);

I progetti dovranno promuovere nuove applicazioni per i materiali tessili e la sostituzione di tessuti tradizionali attualmente in uso e non-tessuti con materiali tessili avanzati. Le applicazioni possono includere, ma non sono limitati a, protezione personale, della sanità e dello sport, l'edilizia, sistemi di trasporto, agricoltura, energia, imballaggio ed attrezzature industriali.
Gli interventi dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.
Per “attività di sviluppo sperimentale” s’intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Non sono altresì riconducibili allo sviluppo sperimentale le attività, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura anche qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.
Sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti successivamente alla presentazione della proposta di progetto, nella misura in cui siano ritenuti congrui, che si sostanziano in:
a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca); tali costi sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 50% del totale dei costi ammissibili relativi alla quota di progetto della singola impresa piemontese;
b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili; inoltre, nell’ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto;
c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili relativi alla quota di progetto della singola impresa piemontese;
d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto;
e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all’esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili relative alla quota di progetto della singola impresa piemontese e fanno riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- spese per affitto immobili
- spese per manutenzioni ordinarie
- spese di cancelleria
- spese postali e telefoniche
- spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc.
- spese per servizi generali.
f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. A tal fine sono ritenuti ammissibili:
- tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;
h) costi per l’attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all’erogazione degli anticipi

Nell’ipotesi di presenza di più imprese piemontesi nel medesimo progetto, il massimale previsto di 400.000 € per progetto deve intendersi con riferimento alla parte piemontese del progetto nel suo complesso e non alla singola impresa; pertanto, se le P.M.I. piemontesi coinvolte nello stesso progetto sono più di una, la somma dei contributi che potranno essere concessi cumulativamente alle imprese piemontesi non potrà essere superiore a 400.000 € (nell’ambito dello stesso progetto). I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.
Le proposte di progetto, in lingua inglese, dovranno essere presentate entro il 31/05/2011 (prorogato al 02/06/2011).